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Macerata, lunedì 11 novembre 2002
Vendite promozionali, solo per trenta giorni l'anno

Cambia la normativa regionale: le vendite promozionali avranno durata massima di trenta giorni e saranno limitate al 30% dei prodotti posti in vendita, mentre con la vecchia normativa si era liberi di farle tutto l'anno e su qualsiasi prodotto.
Lo stabilisce la nuova legge regionale, entrata in vigore il 5 novembre 2002, che modifica la legge regionale del 4 ottobre 1999, numero 26, concernente le "Norme ed indirizzi per il settore del commercio", apportando così novità sostanziali al regime delle vendite di liquidazione, ai saldi di fine stagione e soprattutto alle vendite promozionali.
La comunicazione al Comune va indirizzata almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio, la durata e la percentuale di sconto praticata (questa disposizione non si applica al settore alimentare).
Inoltre, nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono le vendite di liquidazione e di fine stagione, sono vietate le vendite promozionali per una serie di articoli di abbigliamento: maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, abbigliamento e articoli sportivi, calzature e articoli in pelle e cuoio, borse, valigeria e accessori, articoli tessili, mobili e articoli per l'arredamento.
E' vietato anche effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei 30 giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, tranne in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.
Altra importante novità riguarda le vendite di fine stagione che si possono effettuare solo in due periodi dell'anno: dal 10 gennaio (invece che dal 20), al primo marzo e dal 10 luglio (invece che dal 25), al primo settembre. In questo caso è necessario comunicarlo al Comune almeno 5 giorni prima, specificando la data di inizio e la durata.
In caso di violazione delle norme sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 3098,74 euro; in caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell?attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al servizio Attività produttive del Comune (tel. 0733256331-256333) e alle associazioni di categoria.


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